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Sentenza n. 11/07 dell' 8 gennaio 2007

Tribunale di Lecce - Dott. Tinelli
 
Lun, 19 Mar 2007 18:05:00

Articolo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecce
seconda sezione civile
il Giudice Onorario dr.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico ha pronunziato la seguente

SENTENZA N. 11/2007

nella causa civile iscritta al n. 6/01 R.G. avente ad oggetto “accertamento nullità contratto”

promossa da
Dott. Migali Giulio Vannio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tanza , mandato in atti

ATTORE

contro
Banco di Napoli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gisella Raeli, mandato in atti

CONVENUTO


INTROITATA ALL'UDIENZA DEL 20/12/2005

CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, all'udienza del 20/12/2005, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali repliche

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21/12/2005, ritualmente notificato in data 30/12/2000 , il dr Migali Giulio Vannio conveniva in giudizio il Banco di Napoli S.p.A. dinanzi al Tribunale Civile di Lecce, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n. 18/729, oggetto del rapporto tra la parte attrice e la banca , particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, al!'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ; 2. accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcalo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito; 3. determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario; 4. accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; 5. condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante; 6. dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario; 7. condannare la banca al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito della segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato ; 8. in ogni caso, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa; 9. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore de! sottoscritto procuratore.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/03/2001 depositata alla prima udienza di comparizione del 20/03/2001, si costituiva in giudizio il Banco di Napoli, chiedendo il rigetta delle domande attoree e la condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e CTU le cui risultanze sono in atti. Ed invero è stato conferito dapprima incarico al perito d'ufficio relativamente alla questione anatocismo; successivamente gli veniva demandato di accertare quale tasso di interesse fosse stato applicato al rapporto di apertura di credito intercorso tra le parti.
All'udienza del 20/1212005 , precisate le conclusioni innanzi al G.O.T. dr.ssa Tinelli , la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposita di comparse conclusionali e di eventuali repliche

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va reietta l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla banca convenuta poiché infondata.
Difatti il dies a quo della prescrizione decennale inizia a decorre dalla data di chiusura del rapporto e considerato che nel caso al vaglio la stessa risale al 20/12/2000 e che l'atto di citazione è stato notificato il 30/12/2000, la contestazione sollevata non ha ragione alcuna d'essere.
Ed invero la Suprema Corte di Legittimità ha a tal proposito così statuito : “il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, come già ha ritenuto questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente sia con riguardo al mandato (Cass. civ. 06/07/1976 n. 2505 ) — ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti come nella specie, non abbiano pattuito diversamente-, alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie (Cass. civ. 21/12/1971 n. 3701 ; Cass. civ. 06/12/1974 n. 4043), qui ricorrente. Difatti i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti; prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. 30/04/1969 n. 1392; Cass. civ. 25/07/1972 n. 2545)”.
Tali principi sono stati costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: Cass. 14/05/05 n. 10127/05 Cass. civ. 2488 del 1956 ; Cass. civ. 09/04/84 n. 2262 ; Cass. civ. 14/04/98 n. 3783; Cass. civ. 23/03/04 n. 5720
Per quel che concerne la presunta decadenza derivante dal presunto invio degli estratti conto, si osserva come giurisprudenza costante ritenga che l'eventuale approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto ex art 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'ari 1857 c.c.) renda incontestabili le annotazioni in conto, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuate, non comporti la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui dette annotazioni derivano (cfr. Cass. 10/04/80 n. 2095; Cass. 19/08/83 n. 5409; Cass. 19/01/84 n. 452; Cass. 14/02/84 n. 111; Cass. 07/09/84 n. 4788; Cass. 24/07/86 n. 4735; Cass. 13/01/88 n. 178; Cass. 24/05/91 n. 5876; Cass. 15/06/95 n. 6736; Cass. 11/03/96 n. 1978; Cass. 10/10/96 n. 8851; Cass. 11/09/97 n. 8989; Cass. 16/01/97 n. 404; Cass. 11/05/98 n. 4735; Cass. 14/05/98 n. 4846; Cass. 10/09/02 n. 13143; Cass. 23/09/02 n. 13823; Cass. 08/08/03 n. 11961).
Ciò posto va reietta l'eccepita decadenza dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto poiché infondata.
Nel merito la domanda attorea è risultata parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In ordine all'illegittima capitalizzazione dell'interesse trimestrale, si rileva come sia ius receptum la nullità delle clausole di un contratto bancario, che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basate su un uso negoziale e non su un uso normativo , come esige l'ari 1283 c.c.
A tal fine non può non citarsi la nota sentenza del 04/11/04 n. 21095 della Suprema Corte di Legittimità a Sezioni Unite, che oltre a dettare la definitiva cancellazione dell'uso della capitalizzazione trimestrale (ante regolamentazione delibera Cicr del 09/02/2000), ha chiarito ai giuristi la strada da seguire nell'interpretazione dei contratti bancari: “L'evoluzione del quadro normativo — impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni ‘90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al renvirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali , come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di tatto, le pattuizioni anatocistiche , come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria , venivano sottosciitte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare.
Dal che la riconducibilità, ab initio , della prassi di inserimento , nei contratti bancari, della clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con li precetto dell'art 1283 cc.) come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive”
Ciò posto, per effetto di detta nullità non sanata retroattivamente nasce in capo ai clienti, nella specie in capo al dr. Migali, il diritto alla restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici sulle somme risultanti a loro debito sul c/c.
Va altresì chiarito come non sia possibile sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale, così come stabilito da giurisprudenza costante che di seguito si riporta.
Ed invero, in mancanza di usi contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all'ari 1283 c.c. consente l'anatocismo, la clausola anatocistica pattuita ( non per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli interessi ‘ex ari 1283 c.c. ) ma in via anticipata e (non in relazione a ‘interessi dovuti per almeno un semestre ex art 1283 c.c.' ma) prima della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Corte d'Appello Milano, sent del 28/01/2003 citata ; cfr. Trib. Mantova sentenza 16/01/2004 ; cfr. App. Torino 21/01/2002). Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all'ari 1283 c.c. involge- ovviamente — l'intero contenuto della clausola (e non solo, quindi , la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde ,secondo i principi generali, trattasi di contratto ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità. Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema — con norma eccezionale e derogatoria (cfr. le citate Sezioni Unite della Cassazione )- soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c. ) , in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
Ricavare dal sistema — pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all'art 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale rinvenuta nel “sistema di cui agli artt 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c. , norma dettata “ad hoc “per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto , sia “frustrare “la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa ( per la quale l'ari 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione ) , sia “immaginare un anatocismo generale e “di sistema” ulteriore e di riserva (residuale) rispetto all'anatocismo “di cui all'art. 1283 c.c. (così degradato da anatocismo “esclusivo”. ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello “generale “annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l'obbligazione di interessi alla “remuneratività” delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse.
Solo in mancanza della previsione legislativa della norma speciale di cui all'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in quanto costituenti a loro volta un credito liquido ed esigibile di una somma di danaro avrebbero potuto ritenersi in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 (così Cass. n. 9311/1990 in motivazione , la quale ha affrontato per la prima volta la questione del saggio degli interessi anatocistici ). D'altronde, la stessa citata ratio legis esclude una interpretazione diversa ove si consideri che , essendo stato l'ari 1283 c.c. previsto a tutela del debitore pecuniario contro il pericolo dell'usura e che in mancanza della norma speciale, gli interessi scaduti avrebbero prodotto automaticamente gli interessi legali ex art 1282 c.c., ‘la norma non può quindi essere interpretata in maniera più gravosa per il debitore di quanto non si sarebbe verificato in mancanza della sua espressa formulazione ‘(così testualmente Cass. n. 9311/1990 in motivazione). La disciplina dell'art 1283 c.c. ha inciso sulla stessa natura degli interessi anatocistici essi non solo sono previsti dalla legge per ogni specie di interessi e quindi anche per gli interessi moratori (così Cass. sez. sentenza n. 2593 del 2003 ; Cass. n. 3500/86), ma a loro volta, proprio perché la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva della sfera giuridica del debitore, essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto alle due condizioni di cui alla norma citata ( così ancora Cass. N. 9311/1990 citata ).
L'unica forma di legittimo collegamento e coordinamento tra l'ari 1283 c.c. ed il successivo art 1284 C.C. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per un semestre (art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli interessi anatocistici al tasso legale (art 1284 comma I c.c.) , a meno che le parti abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali posteriormente alla loro scadenza (artt. 1224/1284 c.c.) (cfr. Cass. N. 9311/1990) : in altri termini , dall'art 1284 (e dall'art 1224 c.c. c.c. si può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici , qualora questi siano dovuti ex art 1283 c.c. , non anche una debenza degli stessi pur in mancanza delle condizioni di cui all'art 1283 c.c. Che questo , e questo soltanto , sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma dal raffronto tra l'art. 1283 c.c. ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato.
L'art 1232, comma 1, c.c. 1865 così statuiva ‘Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi'.
L'art. 1283 c.c. vigente è così concepito:
‘in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi'.
La Cassazione al riguardo ha già osservato (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata ) come la ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la locuzione ‘interessi al tasso legale” del codice abrogato non risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore, ma nella circostanza che mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza, il nuovo testo, nel riprodurre sostanzialmente la precedente disciplina (con la sola riduzione da un anno, di cui al 3 comma dell'art 1232 a sei mesi degli interessi scaduti), non ha più fatto riferimento al tasso degli interessi, ritenendo che questi trovassero la loro disciplina nel successivo art. 1284
L'art. 1283, in realtà, nella nuova formulazione sintetizzando il concetto già espresso dal corrispondente art. 1232 c.c., lungi dal voler modificare il tasso degli interessi anatocistici, l'ha del tutto confermato secondo la disciplina anteriore.
La norma, con la nuova formulazione non poteva più fare riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici convenzionali per i quali non è estensibile il tasso degli interessi legali che può valere soltanto per gli interessi anatocistici legali (cfr. Cass. n. 9311/1990 citata) (cfr. Tribunale di Pescara 03/06/2005- G.U. dr. G. Falco)
Ed ancora significativa è la pronuncia del Tribunale di Velletri “in tale contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, si pone il problema delle ricadute pratiche sui rapporti fra le parti a causa della nullità delle pattuizioni anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore (22/04/00) della ricordata delibera del CICR del 09/02/00. In pratica, una volta ritenute sicuramente nulle le clausole con cui era prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si può porre il problema della legittimità di una cadenza più lunga (p. es. annuale ) nella capitalizzazione degli interessi dovuta dal correntista.
Al riguardo si sono registrate oscillazioni nella giurisprudenza di merito per quanto riguarda la possibilità di prevedere la capitalizzazione su base annuale degli interessi passivi dovuti dal correntista, cioè di prevedere termini maggiori quanto al prodursi degli effetti dei meccanismi moltiplicativi delle competenze.
L'orientamento favorevole alla capitalizzazione annuale, seguito da vari tribunali (cfr. a quanto consta, Tribunale Terni n. 251 del 18/03/03 ; Tribunale di Roma n. 2120 del 22/01/04 ; Tribunale Milano n. 8896 del 04/07/02 ; Tribunale Reggio Calabria 28/06/02 ; Tribunale Torino 16/12/02 ) si fonda sul presupposto che, una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale come da recente orientamento della Cassazione, sarebbe possibile ammettere la capitalizzazione su base annua in forza di una sorta di parità di tratta tra banca e cliente , rinvenibile nell'art. 7 delle condizioni generali di contratto, comunemente applicate nei rapporti bancari; in altri termini le suddette sentenze si fondano, al fine di evitare discriminazioni lesive del principio di uguaglianza, su un anatocismo equitativo ponendo sullo stesso piano, quanto a termini ed effetti, il meccanismo di produzione degli interessi (sugli interessi) attivi, cioè quelli a favore del cliente, e passivi, cioè quelli a favore della banca.
Altro elemento a sostegno di tale orientamento viene rinvenuto, a livello normativo, nella previsione contenuta nell'art. 1284 c.c. in ordine alla produzione degli interessi legali.
Fra i due opposti orientamenti, ritiene il giudicante di aderire a quello che esclude ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi a prescindere dalla cadenza (annuale) utilizzata o utilizzabile. Invero, affermata la nullità parziale del contratto per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c. non si vede come si possa giustificare una capitalizzazione su base annuale né come possa il Giudice prevedere una modifica del dato contrattuale in assenza — tra l'altro — di una disposizione che preveda in questo caso l'automatico inserimento di norme imperative su una maggiore periodicità (annuale anziché trimestrale) al posto delle clausole nulle (artt. 1339 e 1419 c.c.). In base ai principi generali in tema di successione delle leggi nel tempo non sembra neanche possibile applicare retroattivamente la previsione contenuta nella delibera CICR del 09/02/00 e giungere così ad estendere, in via analogica, la cadenza annuale degli interessi attivi a quella degli interessi passivi; attualmente, cioè dalla entrata in vigore della suddetta delibera CICR, è infatti ammesso il meccanismo anatocistico nei rapporti bancari purché sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Analogamente non pare condivisibile il riferimento all'art. 1284 c.c., in quanto la previsione 'di maturazione di interessi legali su base annua non comporta di per sé l'applicazione di un meccanismo moltiplicativo delle competenze e la produzione di interessi su interessi.
A ben vedere, se si porta ad estreme conseguenze il ragionamento della Cassazione sulla nullità delle clausole anatocistiche quanto agli interessi passivi, viene meno anche il ragionamento delle predette sentenze circa il preteso equilibrio contrattuale che si otterrebbe ammettendo, sempre con riferimento al periodo anteriore alla delibera CICR del 09/02/00, l'anatocismo su base annuale per entrambi i contraenti.
lnvero, se si era in presenza di un identico meccanismo di capitalizzazione degli interessi, sia pure con periodi di applicazione differenti (annuale per gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi) e se la medesima natura anatocistica di tale meccanismo di produzione degli interessi su interessi è stato chiaramente confermato dalla delibera CICR, è allora evidente, sempre con riferimento al periodo anteriore alla entrata in vigore di detta delibera, che se è illegittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in assenza di uso normativo, non può non essere illegittima anche la clausola che prevede(va) la capitalizzazione annuale degli interessi attivi in quanto, in difetto di una disposizione di legge, la stessa capitalizzazione degli interessi attivi si basa su una clausola da ritenere, per le stesse superiori argomentazioni, ugualmente affetta da illegittimità.
Pertanto l'invocata equità fra i contraenti si potrebbe ottenere anche escludendo totalmente come sembra giusto fare alla luce della nuova giurisprudenza della Cassazione, il meccanismo anatocismo nei (progressi) rapporti fra le parti. Deve pertanto escludersi qualsiasi ipotesi o forma di anatocismo quanto agli interessi passivi. Ritiene in conclusione il Giudicante che dal debito a carico della parte opponente debba essere sicuramente espunto l'ammontare degli interessi passivi derivanti dal la capitalizzazione Trimestrale operata dalla banca. Analogamente, alla luce delle superiori osservazioni, va esclusa qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi su base annuale.
Le superiori deduzioni sull'esclusione di qualsiasi meccanismo moltiplicativo basato sull'anatocismo ex art. 1283 c.c. valgono anche per la commissione sul massimo scoperto, che al pari degli interessi propriamente detti concorre — come detto alla remunerazione dell'apertura di credito in conto corrente. (cfr. Tribunale di Velletri Sezione distaccata di Albano Laziale — G.U. dr. F.R. Scerrato- Sentenza n. 102/05 del 3/05/05; nello stesso senso V.: Tribunale di Brindisi,G.U. dr. Palmieri, 13/05/2002 La Torre e altro c. Soc Intesa gest. crediti — Foro ìt 2002 , I, 1887; Tribunale di Genova, 22/12/04 Edite su Italia Oggi del 22/03/2005; Tribunale di Mantova GU. dr Berardi — sentenza 21/01/2005 in www.ilcaso.it; Tribunale di Larino sentenza n. 128 del 29/03/2005; Tribunale di Lecce sentenza n. 1245/05; Tribunale di Pescara sentenza n. 298/06 del 05/01/2006; Corte d'Appello di Torino., sez. III , 21/01/2002 n. 64; App. Milano 04/04/2003 n. 1142; Cass. S.U. 17/07/2001 n. 9653; Cassazione civile, sez III, 02/10/2003 n. 14668 Rossi c. Mercuri; Giust. Civ. Mass. 2003, f. 10 ).
Uniformandosi l'odierno decidente al suindicato orientamento giurisprudenziale , ne deriva che in mancanza, come nel caso al vaglio, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni del conto può essere riconosciuta, nè alla banca, né al cliente.
Nei rapporti per cui è causa va ora ed esaminarsi il metodo di calcolo delle commissioni di massimo scoperto. Anche su tale voce ,ove trattasi di un costo non pattuito per l'utente , si è già più volte espresso il Tribunale di Lecce , comminando la pena della nullità alla commissione di massimo scoperto. In particolare Quanto alla commissione di massimo scoperto e alle valute, cui hanno riguardo specifiche censure degli appellanti, va rilevato quanto segue. La commissione di massimo scoperto, che trova causale giustificazione nella specialità del rapporto di finanziamento, è dovuta soltanto se espressamente convenuta e nella misura pattuita (cfr. Corte di Appello di Lecce 06/02/2001, nello stesso senso V. Corte di Appello di Lecce 17/12/2004 ; Tribunale di Lecce 25/09/97; Tribunale di Lecce 14/04/2003 n. 310/03 ; Tribunale di Lecce 11/02/2004 n. 352 ; Tribunale di Lecce 05/04/2004 n.1674; Tribunale di Lecce sez. Nardò 11/02/2005; Tribunale di Lecce 05/04/2005; Tribunale di Lecce n. 1245/05; Tribunale di Lecce 11/03/2005).
Non di meno va evidenziato come la legge 10 ottobre 1990 n. 287 (tutela concorrenza) e la legge 17 febbraio 1992 n. 154 (trasparenza) sanciscono l'obbligo per le imprese di indicare nei contratti oltre il tasso di interesse, «ogni altro prezzo o condizioni particolari, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso dimora».
La «commissione di massimo scoperto» non è un prezzo nè una condizione ma un onere aggiuntivo che è nullo in virtù dell'art 117 n. 4 del D.Lgs. n. 385 dell0 settembre 1993 .( cfr. Giudice di Pace di Palermo 10 dicembre 1997 Est Cannata - Ric. Unione Cannizzaro c. Banca Popolare S. Angelo)
Nel caso in esame il dr. Angelelli correttamente ha tenuto conto della c.m.s. solo ove espressamente pattuita per iscritto.
Sulla invalidità dell'addebito delle valute nel contratto per cui è causa, non sussiste alcun dubbio visto che ,--f “... detti addebiti infatti , debbono essere convenzionalmente sottoscritti dalle parti così come impone l'art. 1284 co 3 c.c. atteso che dette pattuizioni si risolvono in una modifica del saggio di interesse applicato sui saldi attivi e passivi , ovvero un espediente usato dalle banche per allungare fittiziamente i giorni solari di prestito al cliente, così come fu per la prima volta accertato e dichiarato dal Tribunale di Milano con la nota sentenza del 22 marzo 1993 ( Vidusso- Credito Lombardo ) e recentemente dalla cassazione Civ. sez I n. 10127 del 14.05.05 .... “(cfr. Tribunale di Lecce sentenza n. 1245/05 Piemme ci Unicredit già Rolo Banca)
La mancata previsione nel contratto per cui è lite , della determinazione della valuta, fa sì che anche detta voce debba essere esclusa dal calcolo per l'esatta quantificazione del rapporto dare avere corrente tra l'attore e la banca convenuta.
Parimenti nel contratto del 1988 non erano state pattuite le spese c.d. forfettane, anche queste ultime vanno espunte dal calcolo.
Vanno ora analizzati i risultati dell'elaborato peritale redatto dal consulente d'ufficio dr Angelelli.
Orbene, nel primo conteggio viene determinato l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, in regime di capitalizzazione annuale degli interessi, conteggiando la commissione di massimo scoperto solo ove espressamente pattuita per iscritto, sia del rapporto di conto corrente n. 27/122 sul quale in data 15/12/93 è stato girocontato il saldo contabile del conto precedente contraddistinto dal n. 18/729 Dai ‘calcoli effettuati risulta un credito del dr Migali alla data di chiusura dell'ultimo rapporto di conto corrente (il n. 271122 ) ovvero al 20/12/2000 di euro 3.415,24.
Nel secondo conteggio viene individuato l'esatto dare avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, in regime dì interessi semplici, cioè con esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi, conteggiando la commissione di massimo scoperto solo ove espressamente pattuita per iscritto. Dal computo risulta che il credito dell'attore in virtù dei rapporti per cui è causa ammonta ad euro 14.038,79 alta data di chiusura dell'ultimo rapporto di conto corrente (n. 271122).
Ritenuto che l'anatocismo sia invalido al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art 1283 c.c. conformandosi l'odierno decidente in punto di fatto e di diritto alla citata giurisprudenza di merito e di legittimità si appalesa,come sia quest'ultima ipotesi di calcolo da considerarsi, attesa la sua corrispondenza alla condivisa posizione giurisprudenziale.
Si impone pertanto la condanna della banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 14.038,79 oltre interessi legali semplici dal 20/12/2000 al soddisfo.
Si dispone conseguenzialmente, che la banca convenuta restituisca all'attore le somme ove illegittimamente addebitate e/o riscosse, relativamente ai rapporti per cui è causa, oltre agli interessi legali dalla data dell'eventuale versamento e/o addebito sino al soddisfo
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore a seguito della presunta illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia della posizione del sig. Migali, quale posizione a sofferenza, in difetto di riscontro probatorio.
Parimenti non può essere accolta la domanda formulata dall'attore volta in ogni caso a condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti in relazione agli artt 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa, in mancanza di prova.
L'attore in corso di causa, infatti, non ha dimostrato che gli siano derivati dei danni.
Per la soccombenza prevalente, la banca convenuta ,è tenuta a rimborsare all' attore le spese di lite che, compensate per le suesposte motivazioni nella misura del 30% , sono liquidate così come in dispositivo. Il pagamento per la dichiarazione resa dal difensore avv. Antonio Tanza, ai sensi dell'art.93 c.p.c. va effettuato direttamente a favore di questi .Vengono poste altresì definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, disponendo l'eventuale rimborso delle stesse se ed in quanto eventualmente anticipate pro-quota dall' attore.

P.T.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Maria Carmela Tinelli in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile ,definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal dott. Migali Giulio Vannio nei confronti del Banco di Napoli S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore , con atto di citazione del 21/12/2000 ritualmente notificato il 30/12/2000, ogni altra istanza, difesa od eccezione rigettata, così provvede:

1. In parziale accoglimento della domanda dell'attore , dichiara così come accertato , che il credito del dr. Migali , nei confronti della banca convenuta al 20712/00 , data di chiusura dell'ultimo rapporto di conto corrente (il n. 27/122 ) ammonta ad euro 14.038,79 . Per l'effetto condanna il Banco di Napoli S.p.A9 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del dott. Migali Giulio Vannio della somma di euro 14.038,79 oltre interessi legali semplici dal 2011212000 al soddisfo;

2. Condanna la banca convenuta alla restituzione in favore del dr. Migali delle somme ove ; illegittimamente addebitate e/o riscosse relativamente ai rapporti per cui è causa, oltre agli interessi legali dalla data dell'eventuale versamento dell'addebito sino al soddisfo;

3. Condanna il Banco di Napoli S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore , al pagamento in favore dell' attore sig. Migali Giulio Vannio delle spese e competenze di lite che già compensate nella misura del 30%, si liquidano in complessivi euro 3.600,00 di cui euro 400,0 per spese, euro 1.100,00 per diritti , euro 2.100,00 per onorari, oltre 12,5% quale maggiorazione spese legali , Iva e Cap come per legge ,con distrazione in favore dell'avv. Antonio Tanza dichiaratosi antistatano.
Pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di CTU, disponendone l'eventuale rimborso se ed in quanto eventualmente anticipate pro-quota dall' attore.

Così deciso in Lecce il 10/05/2006

Il G.O.T.
Dott. Maria Carmela TINELLI

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Fabrizio PETRELLI

Depositata in Cancelleria: 8 gennaio 2007

Fonte: www.studiotanza.it Vicepresidenza Adusbef

 

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