Si fa un gran parlare della tutela dei diritti dei consumatori nel mercato della telefonia ma tali diritti valgono solo a parole.
E’ quanto dichiara l’Unione Nazionale Consumatori, commentando il ricorso di Telecom Italia e Wind accolto in parte dal TAR del Lazio contro la delibera 426/07/CONS con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva diffidato Telecom Italia, Vodafone, Wind, H3G, Carrefour Italia Mobile, Coop Italia a restituire entro 45 giorni dalla notifica della diffida il credito residuo nei casi di recesso e di trasferire lo stesso credito nel caso di passaggio ad un altro operatore.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricorda l’Unione Nazionale Consumatori, era intervenuta perché dopo 4 mesi dall’entrata in vigore della legge 40/07 (secondo pacchetto Bersani) e ad un mese dalla pubblicazione delle Linee guida della medesima Autorità, gli operatori mobili (eccezion fatta per Vodafone e Coop) avevano omesso di restituire o rendere portabile il credito residuo secondo quanto previsto dalla legge, né avevano manifestato l’intenzione di farlo successivamente (fatta eccezione per H3G).
Il TAR, per il quale se il credito esiste è naturale configurare il diritto del cliente a ritornarne nella piena disponibilità, ha stabilito che il termine di 45 giorni è incongruo; ma più incongrua appare la condotta degli operatori ricorrenti che avrebbero fatto miglior figura a riconoscere subito ai consumatori ciò che gli spetta in forza di una legge dello Stato.
fonte: www.consumatori.it